"Appunti prolegomenici"; premesse per uno studio – "L'insostenibile leggerezza dell'atto imputativo nell'accertamento giudiziario dei reati ambientali"

Giovedì, 06.09.2018 15:12:11


Come è noto, il Testo Unico Ambientale (TUA) rappresenta un corpus normativo che, pur nato con l'ambizioso obiettivo di disciplinare in maniera armonica e completa le complesse materie trattate (suolo, acqua, rifiuti, aria), è stato fin dalla genesi portatore sano di criticità strutturali, dovute per lo più ad una normazione di settore poco chiara e disordinata, che ha subito nel tempo una stratificazione disomogenea, determinando innumerevoli disfunzionalità applicative in capo a soggetti pubblici e privati.

Le incertezze interpretative che hanno fin dall'origine accompagnato la disciplina in parola, in uno con una Pubblica Amministrazione spesso incapace di attuare efficacemente il proprio potere istruttorio/discrezionale/decisionale, hanno di fatto determinato una prassi contraria al principio costituzionale dell'efficienza dell'attività amministrativa che risulta diffusamente nociva per gli interessi delle attività produttive, ovvero quella per cui la Pubblica Amministrazione, posta innanzi ad una "questione ambientale", tende a non decidere ed a rimettere tutto alla valutazione del Giudice penale, con l'effetto indiretto di paralizzare la stessa attività amministrativa. 
Tale prassi rappresenta l'epigono della dispersione della "forza di legge" e degli obiettivi che la stessa mira a conseguire, in quanto finisce spesso con il costringere il Giudice penale a svolgere una funzione parzialmente impropria, ovvero quella di dare una qualificazione tecnica di un fatto storico in assenza di un'adeguata istruttoria della P.A., che dovrebbe poi approdare al giudizio penale vero e proprio all'interno del medesimo accertamento giudiziale.
Ma così operando il Giudizio penale rischia di diventare altro rispetto alla funzione elettiva che riveste nel nostro ordinamento giuridico, trasformandosi da sede dell'accertamento di un fatto storico a luogo di valutazione tecnica di un'asserita "non conformità ambientale", attraverso un itinerario condotto da soggetti che possono non avere adeguati strumenti e competenze per valutare in maniera congrua un dato squisitamente tecnico.
Tale quadro sembra poi ulteriormente appesantito dagli argini posti dal codice di procedura penale in ordine alla valida formazione degli atti del procedimento e, più in generale, dalla costellazione normativa a garanzia dei diritti dell'imputato, che non può – come spesso purtroppo avviene – essere piegata a pretese ragioni di accertamento di natura sostanziale del fatto, inammissibili all'interno del cogente rito processuale.

Ciò posto, si può osservare un dato ricorrente nell'ambito giudiziario: quando si procede per delitti ambientali è frequente imbattersi in contestazioni poco ortodosse rispetto a quanto disposto dall'art. 417 lett. B) c.p.p. e dall'art. 552 lett. C) c.p.p., rispettivamente in materia di requisiti della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio, che impongono "l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge".
Una contestazione poco chiara e precisa rischia di essere specificata soltanto nel corso del dibattimento, con potenziale nocumento dei diritti della difesa.
Sarebbe quindi auspicabile che tale fenomeno fosse oggetto di una ampia riflessione da parte degli operatori giudiziari, nella consapevolezza che spetterà alla difesa non consentire scorciatoie in materia di rispetto dei requisiti formali della contestazione, poiché potenzialmente lesivo dei diritti dell'imputato.

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Su tale materia si segnala una recente ordinanza del Tribunale di Marsala, che ha dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio con conseguente trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.

Fonte: Ord. nullità D. C. (08/03/2018)



Ord. nullità D. C.
08/03/2018
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